Art. 5.
(Segreto).

      1. I componenti della Commissione, i funzionari, il personale addetto di qualsiasi ordine e grado ed ogni altra persona che collabora con la Commissione sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti ed i documenti dei quali la Commissione abbia vietato la divulgazione.